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Consulenze nelle scuole

Richiamo della finanziaria 2005.

La legge 30 dicembre 2004, n.311, ha precisato che l’affidamento di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie ed oggetti rientranti nelle competenze della struttura dell’Ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge o nelle ipotesi di eventi straordinari, ricorrendo l’ipotesi di illecito disciplinare e la conseguente responsabilità erariale nel caso l’affidamento manchi dei rescritti requisiti. A garanzia degli interessi pubblici, la norma prevede che l’atto di affidamento e di consulenza debba essere trasmesso alla Corte dei Conti, previo controllo da parte del collegio dei revisori dei conti.
Uno dei casi più frequenti di affidamento a terzi di attività di consulenza nell’ambito dell’istituzione scolastica è quello dell’esperto in materia di sicurezza del luogo di lavoro.
Per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterne, si utilizzano i seguenti criteri: rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;indicazione della durata dell’incarico; proporzione tra il compenso corrisposto e l’utilità conseguita dall’amministrazione.
La Corte chiarisce che il contenuto degli incarichi in oggetto è coincidente con i contratti di prestazione d’opera intellettuale, regolati dagli artt.2229 ÷ 2238 cc. Restano pertanto fuori dall'oggetto della legge e dai limiti di spesa i rapporti co.co.co., in quanto questi rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato. Tali rapporti di lavoro, infatti, sono caratterizzati dalla continuità della prestazione e dal potere di direzione dell'amministrazione, diversamente dal lavoro autonomo.
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