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Le ore di buco vanno retribuite !

Le ore di buco rientrano nella flessibilità oraria e danno diritto a un compenso. La novità deriva dall’art.3, co.2, lettera b), del precedente contratto di lavoro relativo all’ultimo biennio economico.
La norma prevede, infatti, la contrattualizzazione delle risorse economiche relative alla cd flessibilità oraria. E dunque, anche per quanto riguarda le eventuali interruzioni della prestazione di insegnamento giornaliera, dovute ad esigenze di orario. Ossia le ore di buco. Finora, infatti, sebbene ormai dal 1993 il rapporto di lavoro dei docenti sia stato assoggettato al diritto civile, tali interruzioni non hanno mai dato luogo ad alcun corrispettivo.
Ora, il combinato disposto di alcune norme civilistiche, grazie all’art. 3 del penultimo accordo negoziale, riguarderà anche il comparto scuola.
Innanzitutto, l’art.2, co.2, del D.L.vo 165/2001, che dispone: I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del cc e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto.
Tale norma, già presente nel D.L.vo 29/1993, art. 49 (oggi, art. 45 del D.L.vo 165/2001), dispone: IL trattamento economico fondamentale e accessorio è definito nei contratti collettivi. Cosa che può, ora, essere applicata al comparto scuola con il disposto dell'art. 6, ultimo comma, primo periodo, del regio decreto legge 1825/1924, che così dispone: In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale.
Una norma che si incunea perfettamente nel testo dell'art. 3, co. 2, lettera b, del contratto sul biennio economico 2001/2002.

 

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